E’ stato finalmente approvato e da poco promulgato il testo di legge che modifica la normativa sulla legittima difesa.
Propagandato dai media come il riconoscimento legislativo della facoltà di “sparare a casa” in realtà introduce alcune modifiche all’impianto del codice penale che, pur di rilievo, non stravolgono affatto la norma e lasciano comunque al giudice la possibilità, doverosa, di valutare caso per caso.
Le novità più rilevanti attengono alle modifiche dell’art.52 e 55 del codice penale: in sostanza viene potenziata la possibilità di invocare la scriminante laddove si reagisca in casa o in ufficio, introducendo una presunzione di proporzionalità tra tra difesa e offesa e consentendo di invocare senza sostanziali limiti la legittima difesa nell’ipotesi di intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi.
Parimenti sarà più difficile – vista la modifica dell’art 55 – contestare a chi ha reagito di aver ecceduto nella propria azione, ponendo così in essere a sua volta un reato colposo, visto che la sua azione sarà da oggi in poi scusata se ha dovuto difendersi trovandosi in uno stato di “grave turbamento”, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
La mente corre ovviamente a tutte le ipotesi di violazioni di domicilio in orario notturno, laddove la vittima viene colta nel sonno e potrà più facilmente invocare la citata condizione.
Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti sulla portata delle nuove modifiche.