Un tema particolarmente attuale è quello della responsabilità sanitaria, non tanto per quanto riguarda il medico, quanto in relazione ai riflessi economici che i casi di supposta malasanità riverberano sul patrimonio delle ULSS, spesso coinvolte in prima linea a causa della domanda risarcitoria.
la normativa più recente nel settore si rifà al c.d decreto Gelli (L.8.3.2017 n.24) che introduce l’obbligo preventivo, per chi intende esercitare in giudizio una richiesta risarcitoria, di promuovere preventivamente una procedura di mediazione, o, in alternativa, la c.d ATP, ovvero un accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale competente, mediante il quale si possa dare una prima valutazione medica sull’operato dei sanitari coinvolti, evitando così complesse e costose cause temerarie.
La tematica più scottante è quella che riguarda la risarcibilità dei danni sofferti da evento infausto legato alla contrazione di un’infezione nosocomiale.
Tendenzialmente, sino a tempi recenti, la giurisprudenza è stata molto rigida ed ha ritenuto sussistente una responsabilità dell’Ente quasi oggettiva.
Con sentenza 22.11.2016 il Tribunale di Roma, al contrario, ha rigettato la domanda di un paziente che, sottoposto ad intervento chirurgico, deduceva di aver subito un danno a causa della patologia infettiva contratta durante la degenza: la convenuta aveva assolto l’onere probatorio di dimostrare l’effettuazione di un’idonea profilassi sia ambientale che della strumentazione. Come dire: evento astrattamente prevedibile, ma non concretamente prevenibile.
Un caso più recente è ora trattato dallo studio – vedasi articolo allegato – dove, pure a fronte di domande risarcitorie nei confronti delle ULSS, pare, almeno ad oggi, che le perizie mediche svolte in Tribunale scagionino completamente l’operato dei medici, e di riflesso quello degli Enti coinvolti.
Lo studio è a disposizione per eventuali valutazioni personalizzate in ordine a supposti casi di malasanità.