Da più parti ci contattano per gestire le contestazioni ricevute da parte di organi di polizia che hanno fermato persone in transito senza un adeguato motivo.
E’ opportuno segnalarvi che l’ultimo decreto governativo ha depenalizzato la fattispecie in oggetto, sicchè ad oggi la condotta è punibile solo in via amministrativa (salvo l’ipotesi di violazione di quarantena), con una sanzione che, se pagata in via breve, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, sarà pari al minimo fissato (ora 400 euro e non più 500 come nella prima stesura). Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni (cioè pagando 280 euro).Le sanzioni alla violazione delle misure di contenimento dei DPCM sono irrogate dal Prefetto.
Non verrà coinvolta la fedina penale, non verranno celebrati processi penali, tuttavia pochi hanno la consapevolezza che in questo modo la sanzione sarà effettiva, ovvero dovrà essere concretamente pagata, a differenza di quanto poteva avvenire ove un difensore avesse utilizzato gli strumenti di favore a disposizione dell’imputato in un processo penale (dove si sarebbe potuto ottenere l’estinzione del reato attraverso vari meccanismi premiali, come l’applicazione delle sospensione condizionale, il lavoro di pubblica utilità ecc.).
Vi ricordo inoltre che dichiarare circostanze false nel modello di autocertificazione costituisce ancora grave reato.