Si è posto frequentemente negli ultimi tempi il problema di come gestire il diritto – dovere del genitore separato di frequentare il figlio in affido condiviso, ma di fatto residente presso l’altro genitore.
La condizione, infatti, non legittima di per sè, ad oggi, lo spostamento del genitore, salvo diverso orientamento dopo il 4 maggio allorchè si potranno visitare i congiunti (ma pare solo nella stessa Regione).
Ad oggi il problema è stato risolto formalmente dai vari Tribunali legittimando l’uso di modalità alternative di frequentazione dei figli, cosiddette da remoto, come ad es. tramite la piattaforma SKIPE. In tal senso ha deciso – su ricorso urgente di un padre – il Tribunale di Terni, con ordinanza 30.03.2020, valorizzando la dichiarata finalità di non svuotare di fatto il diritto alla bigenitorialità, pur in presenza dell’attuale emergenza.
Come accennato, la questione probabilmente perderà parzialmente di rilievo dal 4 maggio, ma non escludendosi nuove restrizioni causate da un malaugurato (ma di fatto aspettato) aumento del contagio, va tenuta in ampia considerazione per scenari futuri.
BIGENITORIALITA’ AI TEMPI DEL COVID19
COVID-19 e riflessi sui contratti in corso
Da più parti mi viene chiesto di rispondere alla seguente domanda: che ne è del mio contratto (i più vari) se non posso adempiere all’obbligazione a causa delle misure assunte dal Governo per fronteggiare la pandemia?
La risposta, come sempre, non è unica ma dipende dalle singole situazioni.
In ogni caso si può precisare quanto segue:
1) l’ordinamento italiano non conosce espressamente l’istituto della “forza maggiore” a differenza di quanto accade in altri sistemi giuridici, come in Francia o nei sistemi anglossassoni;
2) nonostante quanto sopra, la circostanza viene in rilievo indirettamente negli artt. 1467 e 1256 del codice civile, laddove il primo, dedicato ai contratti con prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica, ne prevede la risoluzione allorchè una prestazione divenga eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili, sempre che l’alea, ovvero l’incertezza dell’equilibrio, non facesse parte dei presupposti del contratto; il secondo si riferisce all’impossibilità di adempiere quando per una causa non imputabile al debitore la prestazione dovuta diviene impossibile (attenzione che se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile solo finchè la causa perdura): anche in tal caso si ha risoluzione del contratto.
L’impossibilità sopravvenuta coincide con fatti estranei alla volontà del debitore e al suo controllo, sicchè si avrà l’effetto liberatorio se si manifestano accadimenti imprevedibili e non dominabili, come certamente sono quelli legati alla pandemia da COVID19, i cui esiti non consentono che si realizzino gite scolastiche, concorsi, convegni, spostamenti, voli aerei, pernottamenti ecc.
In tutti questi casi può essere concretamente valutata la possibilità di risolvere il rapporto e richiedere la restituzione di eventuali acconti versati, salvo specifiche discipline attinenti a settori particolari (da approfondire, ad esempio, sul trasporto aereo).