Il principio generale è che l’avvocato viene pagato dal proprio cliente: quando si entra nello studio di un avvocato e si chiede una prestazione (parere o assistenza in una causa) si stipula un contratto d’opera intellettuale tra avvocato e cliente che obbliga l’avvocato alla prestazione richiesta e il cliente al pagamento del compenso (vedi artt. 2229 e segg c.c.)
Il compenso dell’avvocato va oggi determinato con accordo di regola scritto come previsto dall’art. 13 della L. 247/12 (Legge Professionale Forense) come modificata con L. 124/17: recentemente è stato previsto che al momento del conferimento dell’incarico il professionista, anche senza espressa richiesta, fornisca un’indicazione scritta sulle prevedibile misura delle spese e competenze della vertenza
Poiché è difficile prevedere quale sarà l’effettiva prestazione che l’avvocato fornirà (ad es: una causa può non arrivare alla sentenza) sono generalmente previsti compensi per prestazioni ipotetiche che troveranno applicazione solo qualora la prestazione prevista venisse effettivamente compiuta
Al compenso come concordato vanno poi aggiunti: a) il rimborso delle spese vive se non in precedenza anticipate (ad es; il Contributo Unificato) b) il rimborso forfettario oggi fissato dall’art 2 D.M. 10.03.14 n. 55 nella misura del 15% c) il contributo previdenziale oggi determinato nel 4% d) l’Imposta sul Valore Aggiunto oggi determinata nel 22%
A tali oneri di spesa a carico del cliente poi, a seconda dei casi, se ne possono aggiungere altri. E’ infatti possibile che a seguito della tipologia del giudizio sia necessario provvedere alla trascrizione della domanda giudiziale il cui costo è determinato dall’Agenzia delle Entrate, sopportare il costo del Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Giudice il cui compenso è stabilito dallo stesso Giudice, sostenere il costo del proprio consulente di parte e infine provvedere al pagamento della tassa di Registro della sentenza il cui costo è determinato dall’Agenzia delle Entrate. Possono poi esservi altri costi o di importo meno rilevante o difficilmente ipotizzabili all’inizio dell’incarico
In mancanza di preventivo scritto il compenso sarà comunque determinato in base ai parametri di cui al D.M. 10.03.14 n. 55
La prestazione dell’avvocato può essere di diversa natura:, penale, stragiudiziale, civile
Nelle cause penali il principio generale sopra esposto (“l’avvocato viene pagato dal proprio cliente”) è tassativo. Anche in caso di nomina d’ufficio l’avvocato nominato va pagato dal cliente. E fatta salva solo l’ipotesi di ammissione gratuito patrocinio a spese dello stato
Nelle questioni stragiudiziali ogni parte corrisponde il compenso al proprio legale, salvo quanto disposto dall’art. 13 comma 8 Legge n. 247/2012 che prevede la solidarietà delle parti stipulanti un accordo nel pagamento del compenso anche dell’avvocato di controparte
Nelle cause civili il principio generale sopra esposto (“l’avvocato viene pagato dal proprio cliente”) trova conferma nell’art. 90 cpc il quale stabilisce che ciascuna delle parti di un processo civile deve provvedere alle spese degli atti che compie.
Il giudice poi quando accoglie la domanda può condannare la parte che ha perso la causa al rimborso delle spese di lite alla parte vincitrice nella misura che il giudice riterrà congrua. In sostanza se si vince la causa il giudice può condannare l’altra parte a rimborsare anche le spese del vostro avvocato. Non è una regola fissa in quanto il giudice può anche “compensare le spese” ovvero non prevedere la condanna la rimborso delle spese di lite. Può anche ritenere che solo una parte delle spese affrontate per il giudizio dalla parte vincitrice venga rimborsata dalla parte soccombente
La condanna alle spese di lite avviene sulla base dei parametri fissati dal D.M. 55/14 e non sulla base di quanto concordato tra avvocato e cliente.
Nelle mediazioni ogni cliente corrisponde al proprio avvocato il compenso concordato e quota parte del compenso del mediatore come previsto nello specifico dal regolamento del singolo Organismo di Mediazione
Riferimenti legislativi:
– artt. 2229 e segg Codice civile
– D.M. 10.03.14 n. 55
– L. 31.12.2012 n. 247
Se quanto sopra riassunto vi lascia dei dubbi, non esitate a chiedere maggiori spiegazioni.
Arealegis