BIGENITORIALITA’ AI TEMPI DEL COVID19

Si è posto frequentemente negli ultimi tempi il problema di come gestire il diritto – dovere del genitore separato di frequentare il figlio in affido condiviso, ma di fatto residente presso l’altro genitore.
La condizione, infatti, non legittima di per sè, ad oggi, lo spostamento del genitore, salvo diverso orientamento dopo il 4 maggio allorchè si potranno visitare i congiunti (ma pare solo nella stessa Regione).
Ad oggi il problema è stato risolto formalmente dai vari Tribunali legittimando l’uso di modalità alternative di frequentazione dei figli, cosiddette da remoto, come ad es. tramite la piattaforma SKIPE. In tal senso ha deciso – su ricorso urgente di un padre – il Tribunale di Terni, con ordinanza 30.03.2020, valorizzando la dichiarata finalità di non svuotare di fatto il diritto alla bigenitorialità, pur in presenza dell’attuale emergenza.
Come accennato, la questione probabilmente perderà parzialmente di rilievo dal 4 maggio, ma non escludendosi nuove restrizioni causate da un malaugurato (ma di fatto aspettato) aumento del contagio, va tenuta in ampia considerazione per scenari futuri.