Ne esce indenne, un Cliente, dal processo penale celebratosi a suo carico, laddove la ex moglie lo accusava di non aver pagato gli assegni per il mantenimento della figlia, causando così uno stato di bisogno : all’esito del dibattimento curato dallo studio è emerso come egli, non solo non abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza (art 570 c.p.), ma abbia per lungo tempo altresì corrisposto per intero il costo delle utenze della casa abitata solo dalla figlia e dalla moglie, oltre ad altre spese straordinarie, mai rimborsate da quest’ultima.
Ne è conseguita l’assoluzione.