Un avventore si reca in un locale della Provincia e riceve un servizio che reputa inadeguato. Censura pubblicamente la cameriera pubblicando un commento negativo molto pesante e ingiustificato, congiuntamente ad una foto carpita a sua insaputa. La cameriera seccata si reca presso questo studio e chiede tutela. La vicenda finisce in tribunale e si conclude con un accordo risarcitorio e una sentenza di non doversi procedere oltre penalmente per intervenuta remissione della querela.

Un responsabile accertato nel primo grado di giudizio penale per bancarotta fraudolenta a carico degli ex amministratori: il Fallimento, costituitosi parte civile attraverso lo studio, ottiene una pronunzia risarcitoria sotto il profilo del danno patito a causa della condotta dell’ex amministratore.

Nei guai un agente della polizia municipale per non aver controllato e quindi denunciato la quantità di alcol presente nel sangue di un automobilista coinvolto in un incidente, sul presupposto che il medesimo sinistro veniva rilevato anche dai Carabinieri…ne assumiamo la difesa.

Talvolta si parte con le intenzioni di sorseggiare una birra e si finisce per litigare: le conseguenze possono essere poco piacevoli allorchè si subiscono lesioni, minacce e danni all’auto, come è accaduto nel caso specifico: necessario l’intervento del legale per ottenere un risarcimento.

Interessante una vicenda curato dallo studio che ha portato alla liberazione di un ragazzo rumeno, radicato in Italia, condannato in patria a ben tre anni e quattro mesi per guida in stato di ebbrezza e senza patente.
La Romania ne chiedeva la consegna tramite l’intervento dell’Interpol.
La normativa comunitaria, tuttavia, consente in taluni casi di opporsi alla consegna e far scontare – con benefici ben diversi -la pena in Italia.
Dopo meno di 24 ore di permanenza in Carcere, il Cliente è stato pertanto liberato.

Ne esce indenne, un Cliente, dal processo penale celebratosi a suo carico, laddove la ex moglie lo accusava di non aver pagato gli assegni per il mantenimento della figlia, causando così uno stato di bisogno : all’esito del dibattimento curato dallo studio è emerso come egli, non solo non abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza (art 570 c.p.), ma abbia per lungo tempo altresì corrisposto per intero il costo delle utenze della casa abitata solo dalla figlia e dalla moglie, oltre ad altre spese straordinarie, mai rimborsate da quest’ultima.
Ne è conseguita l’assoluzione.


La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 13.01.2020, ha ritenuto indennizzabile quale malattia professionale, il neurinoma acustico che con elevata probabilità, accertata tramite consulenza tecnica, sia ricollegabile causalmente ad un uso intenso del telefono cellulare necessitato dallo svolgimento delle mansioni lavorative.
Si trattava di un soggetto che, coordinando una quindicina di colleghi, avrebbe utilizzato il telefono almeno due ore e mezza al giorno…..l’istruttoria si è basata, scientificamente, sia su quanto evidenziato dall ‘IARC, che il 31 maggio 2011 ha reso nota una valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza, definendoli come “cancerogeni possibili per l’uomo”, sia su uno studio Interphone, che ha individuato nella stessa fattispecie un aumento del rischio del 40%, ritenendo al contempo poco attendibili alcuni studiosi che – viceversa – escludevano il collegamento tra l’uso dell’apparato e la malattia, in quanto soggetti visibilmente in conflitto di interessi (già consulenti di gestori di telefonia).
La consulenza tecnica, con un lungo e articolato passaggio che può essere letto in sentenza (a disposizione in studio su semplice richiesta per chi ne fosse interessato) evidenzia di fatto l’esistenza di un rischio concreto.
Si è posto frequentemente negli ultimi tempi il problema di come gestire il diritto – dovere del genitore separato di frequentare il figlio in affido condiviso, ma di fatto residente presso l’altro genitore.
La condizione, infatti, non legittima di per sè, ad oggi, lo spostamento del genitore, salvo diverso orientamento dopo il 4 maggio allorchè si potranno visitare i congiunti (ma pare solo nella stessa Regione).
Ad oggi il problema è stato risolto formalmente dai vari Tribunali legittimando l’uso di modalità alternative di frequentazione dei figli, cosiddette da remoto, come ad es. tramite la piattaforma SKIPE. In tal senso ha deciso – su ricorso urgente di un padre – il Tribunale di Terni, con ordinanza 30.03.2020, valorizzando la dichiarata finalità di non svuotare di fatto il diritto alla bigenitorialità, pur in presenza dell’attuale emergenza.
Come accennato, la questione probabilmente perderà parzialmente di rilievo dal 4 maggio, ma non escludendosi nuove restrizioni causate da un malaugurato (ma di fatto aspettato) aumento del contagio, va tenuta in ampia considerazione per scenari futuri.
Da più parti mi viene chiesto di rispondere alla seguente domanda: che ne è del mio contratto (i più vari) se non posso adempiere all’obbligazione a causa delle misure assunte dal Governo per fronteggiare la pandemia?
La risposta, come sempre, non è unica ma dipende dalle singole situazioni.
In ogni caso si può precisare quanto segue:
1) l’ordinamento italiano non conosce espressamente l’istituto della “forza maggiore” a differenza di quanto accade in altri sistemi giuridici, come in Francia o nei sistemi anglossassoni;
2) nonostante quanto sopra, la circostanza viene in rilievo indirettamente negli artt. 1467 e 1256 del codice civile, laddove il primo, dedicato ai contratti con prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica, ne prevede la risoluzione allorchè una prestazione divenga eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili, sempre che l’alea, ovvero l’incertezza dell’equilibrio, non facesse parte dei presupposti del contratto; il secondo si riferisce all’impossibilità di adempiere quando per una causa non imputabile al debitore la prestazione dovuta diviene impossibile (attenzione che se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile solo finchè la causa perdura): anche in tal caso si ha risoluzione del contratto.
L’impossibilità sopravvenuta coincide con fatti estranei alla volontà del debitore e al suo controllo, sicchè si avrà l’effetto liberatorio se si manifestano accadimenti imprevedibili e non dominabili, come certamente sono quelli legati alla pandemia da COVID19, i cui esiti non consentono che si realizzino gite scolastiche, concorsi, convegni, spostamenti, voli aerei, pernottamenti ecc.
In tutti questi casi può essere concretamente valutata la possibilità di risolvere il rapporto e richiedere la restituzione di eventuali acconti versati, salvo specifiche discipline attinenti a settori particolari (da approfondire, ad esempio, sul trasporto aereo).