Segnaliamo che in seguito al recente aggiornamento dei provvedimenti governativi, l’attività giudiziaria risulta ad oggi sospesa sino al 15 aprile 2020.
Mentre in queste ore ci giunge, inoltre, notizia di alcune modifiche relative al tipo di sanzioni applicabili ai trasgressori dei provvedimenti governativi emessi in tema di tutela della salute pubblica da pandemia COVID-19 (pare che ai profili penali si aggiungano alcune sanzioni di carattere amministrativo, certamente più efficaci), pubblichiamo qui di seguito il testo del DPCM 22.03.2020, l’ultimo firmato e al momento in vigore.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
OMISSIS
DECRETA:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Art. 2.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 22 MARZO 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Buongiorno a tutti, segnaliamo che in considerazione della recente normativa governativa che vieta, di fatto, ogni spostamento a causa della nota pandemia da COVID19, lo studio si è attrezzato per svolgere attività di consulenza e assistenza anche tramite collegamento skipe. E’ sufficiente che ci contattiate via mail per fissare un appuntamento “virtuale” e saremo lieti di assistervi.
Lo studio comunica che in considerazione dell’attuale grave situazione sanitaria ogni attività non essenziale – e così il ricevimento dei Clienti – verrà temporaneamente sospesa, così come è stata sospesa da parte del Tribunale l’attività giudiziaria connessa alla celebrazione delle udienze.
Attualmente la normativa statale prevede la sospensione delle udienze e dei termini processuali (salvo eccezioni) sino al 22 marzo, ma si prevede una proroga.
Cortina d’Ampezzo: noto esibizionista viene processato penalmente per vari episodi di violazione di domicilio e atti osceni. Sottoposto a perizia psichiatrica viene giudicato solo parzialmente incapace, ciò nonostante la difesa ha strappato al Tribunale un’assoluzione piena.
Per chi fosse interessato lo Studio metterà a disposizione nelle giornate di 14 e 15 dicembre, per la parte teorica, presso la sezione di Belluno del TSN, un corso, sulla recente normativa relativa alla legittima difesa abitativa.
Difesa abitativa 2019
La Corte di Cassazione con sentenza 28782 del luglio 2019 prende atto che la disciplina della legittima difesa è effettivamente cambiata, ampliando la sfera di tutela del soggetto che reagisce all’interno della adiacenze della propria abitazione.
Interessante, anche se in parte prevedibile alla stregua dei principi generali di diritto, il seguente passaggio della pronuncia che legittima l’applicazione retroattiva della nuova norma:
3.1. E’ appena il caso di rilevare che, in sede di rinvio, dovrà pure essere valutata
l’eventuale applicabilità della nuova disciplina dell’eccesso colposo nella legittima difesa, atteso che il diverbio tra l’odierno imputato e la parte civile ha preso avvio –secondo le indicazioni che emergono dalle sentenze di merito mentre il D. si trovava all’interno del giardino recintato posto al piano terra dell’edificio. Detta circostanza di fatto dovrà essere adeguatamente verificata e chiarita, per la rilevanza sostanziale che può assumere alla luce della novella del 2019. Il riferimento è al disposto di cui agli artt. 52 e 55 c.p., come modificati dalla L. n. 36 del 2019. Invero, il novellato art. 55 c.p. stabilisce: “Nei casi di cui all’art. 52, commi 2, 3 e 4, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61, comma 1, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Come si vede, la novella riguarda espressamente le ipotesi in cui la reazione all’offesa ingiusta è stata posta in essere a seguito della violazione del domicilio. E si tratta di disposizione certamente più favorevole in quanto ampliativa dei casi di non punibilità, rispetto alla previgente fattispecie di eccesso colposo. Pertanto, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, la stessa può trovare applicazione retroattiva, anche rispetto a fatti anteriormente commessi.
In buona sostanza finalmente una pedina in più che la difesa può giocare nella tutela delle persone aggredite all’interno del proprio domicilio.
Con articolo del 30.12.2008 apparso su “Il Gazzettino” era stata data la notizia che un quarantacinquenne era stato sottoposto a tre interventi chirurgici in 15 giorni e che all’esito dei medesimi aveva ritenuto di essere incappato in un caso di malasanità. In ragione di un tanto aveva in animo di richiedere un risarcimento di 500.000 euro ed aveva avviato avanti al Tribunale di Treviso l’azione legale preliminare, ossia l’accertamento tecnico preventivo, volto a precedere la domanda giudiziale.
La dimensione dell’articolo e il taglio davano ampio risalto alla critica del presunto malcapitato nei confronti di ULSS n.1 Dolomiti di Belluno- difesa da questo studio – e ULSS n. 2 della Marca Trevigiana.
Il Tribunale di Treviso ebbe a conferire l’incarico peritale ad un collegio di professionisti: celebratasi l’udienza, svolte le difese degli enti da parte dei legali e infine depositata la perizia durante l’estate 2019, i Consulenti ebbero ad escludere qualsiasi responsabilità degli Enti sanitari in questione.
Ciò nonostante non si può nascondere l’impatto mediatico di un articolo che ha certamente instillato il dubbio nel lettore di una generale incapacità delle strutture ospedaliere venete.
Un tema particolarmente attuale è quello della responsabilità sanitaria, non tanto per quanto riguarda il medico, quanto in relazione ai riflessi economici che i casi di supposta malasanità riverberano sul patrimonio delle ULSS, spesso coinvolte in prima linea a causa della domanda risarcitoria.
la normativa più recente nel settore si rifà al c.d decreto Gelli (L.8.3.2017 n.24) che introduce l’obbligo preventivo, per chi intende esercitare in giudizio una richiesta risarcitoria, di promuovere preventivamente una procedura di mediazione, o, in alternativa, la c.d ATP, ovvero un accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale competente, mediante il quale si possa dare una prima valutazione medica sull’operato dei sanitari coinvolti, evitando così complesse e costose cause temerarie.
La tematica più scottante è quella che riguarda la risarcibilità dei danni sofferti da evento infausto legato alla contrazione di un’infezione nosocomiale.
Tendenzialmente, sino a tempi recenti, la giurisprudenza è stata molto rigida ed ha ritenuto sussistente una responsabilità dell’Ente quasi oggettiva.
Con sentenza 22.11.2016 il Tribunale di Roma, al contrario, ha rigettato la domanda di un paziente che, sottoposto ad intervento chirurgico, deduceva di aver subito un danno a causa della patologia infettiva contratta durante la degenza: la convenuta aveva assolto l’onere probatorio di dimostrare l’effettuazione di un’idonea profilassi sia ambientale che della strumentazione. Come dire: evento astrattamente prevedibile, ma non concretamente prevenibile.
Un caso più recente è ora trattato dallo studio – vedasi articolo allegato – dove, pure a fronte di domande risarcitorie nei confronti delle ULSS, pare, almeno ad oggi, che le perizie mediche svolte in Tribunale scagionino completamente l’operato dei medici, e di riflesso quello degli Enti coinvolti.
Lo studio è a disposizione per eventuali valutazioni personalizzate in ordine a supposti casi di malasanità.
Dopo un lungo processo celebratosi nel 2018 in primo grado avanti al Tribunale di Belluno, approda alla Corte d’Appello di Venezia una vicenda che vedeva un bellunese condannato ad una pesante sanzione detentiva (un anno e cinque mesi di reclusione) nonchè al risarcimento del danno morale quantificato in 25.000 euro: in secondo grado, valorizzando alcuni elementi processuali, lo Studio riesce ad ottenere una pronuncia di piena assoluzione rovesciando così il verdetto del primo grado: per la Corte veneziana non ci sono prove che sia l’imputato il reale autore degli atti persecutori e diffamatori lamentati dalla vittima.