Buongiorno a tutti, segnaliamo che in considerazione della recente normativa governativa che vieta, di fatto, ogni spostamento a causa della nota pandemia da COVID19, lo studio si è attrezzato per svolgere attività di consulenza e assistenza anche tramite collegamento skipe. E’ sufficiente che ci contattiate via mail per fissare un appuntamento “virtuale” e saremo lieti di assistervi.
EMERGENZA Covid-19 e videoconferenze
EMERGENZA COVID-19
Lo studio comunica che in considerazione dell’attuale grave situazione sanitaria ogni attività non essenziale – e così il ricevimento dei Clienti – verrà temporaneamente sospesa, così come è stata sospesa da parte del Tribunale l’attività giudiziaria connessa alla celebrazione delle udienze.
Attualmente la normativa statale prevede la sospensione delle udienze e dei termini processuali (salvo eccezioni) sino al 22 marzo, ma si prevede una proroga.
Assolto esibizionista
Cortina d’Ampezzo: noto esibizionista viene processato penalmente per vari episodi di violazione di domicilio e atti osceni. Sottoposto a perizia psichiatrica viene giudicato solo parzialmente incapace, ciò nonostante la difesa ha strappato al Tribunale un’assoluzione piena.
CORSO SULLA DIFESA ABITATIVA
Per chi fosse interessato lo Studio metterà a disposizione nelle giornate di 14 e 15 dicembre, per la parte teorica, presso la sezione di Belluno del TSN, un corso, sulla recente normativa relativa alla legittima difesa abitativa.
Difesa abitativa 2019
LEGITTIMA DIFESA E NUOVA DISCIPLINA
La Corte di Cassazione con sentenza 28782 del luglio 2019 prende atto che la disciplina della legittima difesa è effettivamente cambiata, ampliando la sfera di tutela del soggetto che reagisce all’interno della adiacenze della propria abitazione.
Interessante, anche se in parte prevedibile alla stregua dei principi generali di diritto, il seguente passaggio della pronuncia che legittima l’applicazione retroattiva della nuova norma:
3.1. E’ appena il caso di rilevare che, in sede di rinvio, dovrà pure essere valutata
l’eventuale applicabilità della nuova disciplina dell’eccesso colposo nella legittima difesa, atteso che il diverbio tra l’odierno imputato e la parte civile ha preso avvio –secondo le indicazioni che emergono dalle sentenze di merito mentre il D. si trovava all’interno del giardino recintato posto al piano terra dell’edificio. Detta circostanza di fatto dovrà essere adeguatamente verificata e chiarita, per la rilevanza sostanziale che può assumere alla luce della novella del 2019. Il riferimento è al disposto di cui agli artt. 52 e 55 c.p., come modificati dalla L. n. 36 del 2019. Invero, il novellato art. 55 c.p. stabilisce: “Nei casi di cui all’art. 52, commi 2, 3 e 4, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61, comma 1, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Come si vede, la novella riguarda espressamente le ipotesi in cui la reazione all’offesa ingiusta è stata posta in essere a seguito della violazione del domicilio. E si tratta di disposizione certamente più favorevole in quanto ampliativa dei casi di non punibilità, rispetto alla previgente fattispecie di eccesso colposo. Pertanto, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, la stessa può trovare applicazione retroattiva, anche rispetto a fatti anteriormente commessi.
In buona sostanza finalmente una pedina in più che la difesa può giocare nella tutela delle persone aggredite all’interno del proprio domicilio.
ESEMPIO DI UNA NOTIZIA FUORVIANTE
Con articolo del 30.12.2008 apparso su “Il Gazzettino” era stata data la notizia che un quarantacinquenne era stato sottoposto a tre interventi chirurgici in 15 giorni e che all’esito dei medesimi aveva ritenuto di essere incappato in un caso di malasanità. In ragione di un tanto aveva in animo di richiedere un risarcimento di 500.000 euro ed aveva avviato avanti al Tribunale di Treviso l’azione legale preliminare, ossia l’accertamento tecnico preventivo, volto a precedere la domanda giudiziale.
La dimensione dell’articolo e il taglio davano ampio risalto alla critica del presunto malcapitato nei confronti di ULSS n.1 Dolomiti di Belluno- difesa da questo studio – e ULSS n. 2 della Marca Trevigiana.
Il Tribunale di Treviso ebbe a conferire l’incarico peritale ad un collegio di professionisti: celebratasi l’udienza, svolte le difese degli enti da parte dei legali e infine depositata la perizia durante l’estate 2019, i Consulenti ebbero ad escludere qualsiasi responsabilità degli Enti sanitari in questione.
Ciò nonostante non si può nascondere l’impatto mediatico di un articolo che ha certamente instillato il dubbio nel lettore di una generale incapacità delle strutture ospedaliere venete.
RESPONSABILITA’ SANITARIA: le ULSS sono sempre soccombenti?
Un tema particolarmente attuale è quello della responsabilità sanitaria, non tanto per quanto riguarda il medico, quanto in relazione ai riflessi economici che i casi di supposta malasanità riverberano sul patrimonio delle ULSS, spesso coinvolte in prima linea a causa della domanda risarcitoria.
la normativa più recente nel settore si rifà al c.d decreto Gelli (L.8.3.2017 n.24) che introduce l’obbligo preventivo, per chi intende esercitare in giudizio una richiesta risarcitoria, di promuovere preventivamente una procedura di mediazione, o, in alternativa, la c.d ATP, ovvero un accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale competente, mediante il quale si possa dare una prima valutazione medica sull’operato dei sanitari coinvolti, evitando così complesse e costose cause temerarie.
La tematica più scottante è quella che riguarda la risarcibilità dei danni sofferti da evento infausto legato alla contrazione di un’infezione nosocomiale.
Tendenzialmente, sino a tempi recenti, la giurisprudenza è stata molto rigida ed ha ritenuto sussistente una responsabilità dell’Ente quasi oggettiva.
Con sentenza 22.11.2016 il Tribunale di Roma, al contrario, ha rigettato la domanda di un paziente che, sottoposto ad intervento chirurgico, deduceva di aver subito un danno a causa della patologia infettiva contratta durante la degenza: la convenuta aveva assolto l’onere probatorio di dimostrare l’effettuazione di un’idonea profilassi sia ambientale che della strumentazione. Come dire: evento astrattamente prevedibile, ma non concretamente prevenibile.
Un caso più recente è ora trattato dallo studio – vedasi articolo allegato – dove, pure a fronte di domande risarcitorie nei confronti delle ULSS, pare, almeno ad oggi, che le perizie mediche svolte in Tribunale scagionino completamente l’operato dei medici, e di riflesso quello degli Enti coinvolti.
Lo studio è a disposizione per eventuali valutazioni personalizzate in ordine a supposti casi di malasanità.
Collegio difensivo con l’avvocato di Andreotti
Assolto in Appello a fronte di una condanna in primo grado
Dopo un lungo processo celebratosi nel 2018 in primo grado avanti al Tribunale di Belluno, approda alla Corte d’Appello di Venezia una vicenda che vedeva un bellunese condannato ad una pesante sanzione detentiva (un anno e cinque mesi di reclusione) nonchè al risarcimento del danno morale quantificato in 25.000 euro: in secondo grado, valorizzando alcuni elementi processuali, lo Studio riesce ad ottenere una pronuncia di piena assoluzione rovesciando così il verdetto del primo grado: per la Corte veneziana non ci sono prove che sia l’imputato il reale autore degli atti persecutori e diffamatori lamentati dalla vittima.